Assistenza e manutenzione portoni 
scorrevoli, sezionali, a libro, porte per uscita di sicurezza, 
basculanti, tagliafuoco, serrande scorrevoli.   

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI


Estratto da

D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 Gazzetta Ufficiale n. 57  03/10/1998
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
annotazioni:
- i commi 1 degli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 sono stati così rettificati mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5.5.1998
  - vedi anche Circolare 5 maggio 1998, n. 9, contenente chiarimenti applicativi
sul presente DPR


S o m m a r i o

  • Premessa
  • Art. 1 - Oggetto del regolamento
  • Art. 2 - Parere di conformità
  • Art. 3 - Rilascio del certificato di prevenzione incendi
  • Art. 4 - Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
  • Art. 5 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
  • Art. 6 - Procedimento di deroga
  • Art. 7 - Nulla osta provvisorio
  • Art. 8 - Norme transitorie
  • Art. 9 - Abrogazioni
  • Art. 10 - Entrata in vigore

(Segue estratto Art. 5)   (Visualizza intero D.P.R.)

Art. 5.
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

  1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
  2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
  3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.





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